Area Servizi Demografici - Polizia Mortuaria
Responsabile
Monica Cremaschini
Contatti
tel: 030 993 5112 interno 1
fax: 030 993 5176
Si comunica che ogni richiesta indirizzata ai servizi demografici (anagrafe-stato civile ed elettorale), sia con posta certificata che con posta non certificata, deve essere inoltrata per la protocollazione al seguente indirizzo pec
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Orari di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Come fare per ...
Carta di identità elettronica (CIE)
La Carta di identità elettronica (CIE) sostituisce a tutti gli effetti la carta identità cartacea ed è valida per l’espatrio nei Paesi dell’UE ed in quelli con cui l’Italia ha sottoscritto accordi internazionali. I cittadini residenti a Bassano Bresciano, italiani o stranieri, possono richiedere la CIE a partire da 180 giorni precedenti la scadenza della propria carta identità o in seguito a smarrimento, furto e deterioramento previo appuntamento telefonico allo 030/9935112 (Interno 1) o recandosi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe. Le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza.
La CIE non viene rilasciata dal Comune ma è emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitata con posta raccomandata all’indirizzo indicato dal cittadino oppure presso il Comune dopo 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale scadenza).
L’importo dovuto per il rilascio della carta identità elettronica è pari a € 25,00 (primo rilascio, rinnovo alla scadenza o duplicato per smarrimento, furto o deterioramento). Di questi € 16,79 verranno incassati dal Comune ma riversati al Ministero dell’Interno, in quanto diritti imposti dallo Stato.
Il cittadino maggiorenne deve presentarsi nel giorno ed ora dell’appuntamento concordati, di persona con:
- una fototessera recente (cioè scattata al massimo 6 mesi prima – cfr. nota Ministero Affari Esteri del 29/11/2005).
- la carta identità scaduta o in scadenza
- la tessera sanitaria
- se si tratta di prima richiesta, un altro documento di riconoscimento valido.
Per i cittadini minorenni tra 0 e 18 anni: (oltre a quanto già indicato per i maggiorenni) dovranno presentarsi, contestualmente al minore, anche entrambi i genitori, muniti di un documento di riconoscimento, per firmare la richiesta. Ricordiamo, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di chiedere che sul proprio documento venga segnalato il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso.
Separazione/Divorzio
Dall’11/12/2014 (ai sensi dell’art.12 L.162/2014) i coniugi possono rivolgersi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L' assistenza degli avvocati difensori è facoltativa e non è ammessa alcuna rappresentanza.
Competenza
- uno dei due coniugi deve essere residente nel comune di Bassano Bresciano
- coniugi non residenti ma sposati a Bassano Bresciano con rito civile o religioso(concordatario od altri culti religiosi)
- il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto nei registri di stato civile del comune di Bassano Bresciano.
Requisiti
- non essere genitori di figli minori
- non essere genitori di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi
- non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
- di non concordare patti di trasferimento patrimoniale ad eccezione dell’assegno di mantenimento od assegno divorzile – no unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio c.d. una tantum (Precisato con circolare n 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali. A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti).
- per la richiesta di divorzio, in seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
ATTENZIONE
Se non si è in possesso di uno dei requisiti suindicati, è necessario fare richiesta di separazione/divorzio presso una delle seguenti autorità:
- TRIBUNALE
- AVVOCATI
Come richiederlo
I coniugi devono portare i documenti di identità in corso di validità, copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero la sentenza di separazione giudiziale e compilare il modulo di richiesta separazione/divorzio disponibile presso l’ufficio Servizi Demografici del Comune di Bassano Bresciano .
Tempi
L’Ufficio Servizi Demografici effettua una verifica dei requisiti e successivamente convoca entrambi i coniugi per la formazione di un primo atto di separazione o divorzio. Dopo 30 giorni l’ufficio convoca nuovamente i coniugi per concludere il procedimento con l’atto definitivo di separazione o divorzio. La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Costi
Il costo, stabilito con delibera di giunta n.40/2015 è di € 16.00 che deve essere pagato alla prima convocazione dei coniugi, con una delle seguenti modalità:
Bonifico:
Codice IBAN IT16G0359901800000000136977
Causale: art. 12 L. 162/2014 – separazione/divorzi
Versamento:
presso la Tesoreria del Comune di Bassano Bresciano: sportello B.C.C di Brescia via Martinengo 33- 25020 BASSANO BRESCIANO
Si raccomanda di indicare sempre la causale del pagamento.
Costituire una convivenza di fatto
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante la “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, con la quale il Legislatore introduce nell’ordinamento giuridico i nuovi istituti della “unione civile” e della “convivenza di fatto”.
Convivenze di fatto
I commi dal n. 36 al n. 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016 contengono la disciplina della c.d. “convivenza di fatto” che può riguardare due persone, di qualunque sesso, purché siano maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Ai conviventi di fatto si estendono:
i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
il diritto reciproco di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;
i poteri di rappresentanza nelle scelte mediche e, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni. La Legge n. 76/2016 prevede anche i casi in cui tale diritto viene meno;
la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall’altro convivente;
l’equiparazione del rapporto di convivenza di fatto a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l’altra parte venga interdetta o inabilitata;
l’equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere sempre modificato nel corso della convivenza.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ha l’obbligo di trasmetterne copia, entro 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
Il contratto di convivenza di fatto si risolve per:
accordo tra le parti;
recesso unilaterale;
matrimonio od unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi ed un’altra persona;
morte di uno dei contraenti.
In tutti i casi di risoluzione del contratto di convivenza il professionista deve comunicarlo all’Anagrafe.
Con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1 Giugno 2016 sono state definite le prime indicazioni riguardanti gli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto, di registrazione dell’eventuale contratto di convivenza e rilascio delle relative certificazioni.
Iscrizione e registrazione delle convivenze di fatto
L’iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto deve essere eseguita secondo le procedure già previste dall’ordinamento anagrafico e disciplinate dagli artt. 4 e 13 del DPR 223/1989 (c.d. “Regolamento Anagrafico”).
Prima iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo: due persone di identico o di diverso sesso che intendono dichiarare all’Anagrafe del Comune di Bassano Bresciano, all’atto della prima iscrizione o di un cambio di indirizzo, che esse convivono e sono legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale devono utilizzare il modello pubblicato in calce alla presente pagina (dichiarazione di convivenza di fatto). Tale modello, debitamente compilato, deve essere presentato allo sportello al momento della richiesta di iscrizione oppure trasmesso all’Ufficio Servizi Demografici (via PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – posta raccomandata: Comune di Bassano Bresciano-Settore Servizi Demografici –via Martinengo 33 – 25020Bassano Bresciano) unitamente al modello ministeriale da utilizzare per la dichiarazione di residenza (c.d. “residenza in tempo reale”).
Registrazione della convivenza di fatto di persone già residenti: il modello di dichiarazione di convivenza di fatto può essere spedito, nelle forme di cui sopra, o presentato agli sportelli dell’Ufficio Servizi Demografici, anche nel caso in cui i dichiaranti siano già residenti allo stesso indirizzo nel Comune di Brescia ed intendano effettuare la registrazione della loro convivenza di fatto.
In entrambi i casi sopra descritti, l’Ufficio Servizi Demografici procede alla registrazione dei dichiaranti come conviventi di fatto, entro 2 giorni dalla ricezione della dichiarazione, aggiornando le loro schede anagrafiche. Successivamente effettua, ai sensi della vigente normativa anagrafica, gli accertamenti dei requisiti di legge con particolare riguardo alla stabile convivenza e coabitazione. L’esito degli accertamenti viene comunicato ai dichiaranti.
Registrazione del contratto di convivenza
I conviventi di fatto che abbiano registrato in Anagrafe il loro stato di stabile convivenza possono stipulare, di fronte ad un notaio o ad un avvocato, il contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Ai fini della opponibilità ai terzi il contratto deve essere trasmesso in copia all’Ufficio Servizi Demografici (PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), a cura del professionista che lo ha ricevuto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipulazione. Il Settore Servizi Demografici provvede a registrare, nella scheda individuale e nella scheda di famiglia dei conviventi, la data ed il luogo della stipula e la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista. Le medesime operazioni di cui sopra vengono effettuate anche nel caso in cui il professionista comunichi l’avvenuta risoluzione del contratto di convivenza.
Certificazione anagrafica
Nella certificazione anagrafica (certificato di convivenza di fatto) vengono riportati i dati relativi all’eventuale contratto di convivenza conservato in Anagrafe, così come registrati nelle schede individuali e nella scheda di famiglia dei conviventi di fatto.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011 i certificati anagrafici non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi.
Allegati
Unione civile tra persone dello stesso sesso
Le forme dell'unione
Con l'introduzione dei nuovi istituti previsti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016, le coppie hanno a disposizione due possibilità per il riconoscimento della propria unione: la convivenza di fatto e l'unione civile tra persone dello stesso sesso.
I requisiti per costituire un'unione civile
- essere dello stesso sesso;
- avere compiuto la maggiore età;
- essere di stato libero;
- non essere interdetti;
- non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);
non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte; - il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Brescia, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all’unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una dichiarazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intenda costituire l’unione civile in Italia.
L'unione civile davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni.
L'Ufficiale dello Stato Civile individuato dovrà curare l'istruttoria preliminare.
Sempre con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile procedente, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anche dichiarare di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
L'unione civile prevede altresì la scelta del regime patrimoniale. Con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il servizio si svolge esclusivamente su appuntamento.
Informazioni, appuntamenti e comunicazioni
Ufficio Demografico di questo Comune, presso la sede comunale via Martinengo 33 - Bassano Bresciano.
Telefono 030 9935112. Int.1
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Allegati
document Modulo prenotazione unione civile (39 KB)
Normativa di riferimento
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
- D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
- D.M. 28 luglio 2016, Approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- Circolare del Ministero dell'Interno 28 luglio 2016, n. 15, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144: Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Adempimenti degli ufficiali dello stato civile.
Richiedere l'iscrizione anagrafica
Modalità per effettuare un cambio di residenza nel Comune di Bassano Bresciano con provenienza da altro comune del territorio italiano o dall'estero oppure in caso di variazione di indirizzo all’interno del territorio del Comune di Bassano Bresciano
Requisito
Abitare effettivamente nel Comune di Bassano Bresciano all'indirizzo dichiarato all'Anagrafe.
Descrizione
Le persone che vengono ad abitare (cioè a fissare la propria residenza) o che intendono procedere al cambio di abitazione (variazione di indirizzo) nel Comune di Bassano Bresciano possono alternativamente:
A) presentarsi presso L’Ufficio Anagrafe-Via Martinengo n.33 per consegnare il
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modulo "dichiarazione di residenza"
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debitamente compilato e corredato dalla documentazione richiesta. Si precisa che non saranno accettate domande in carta libera o in un formato diverso e che il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in tutte le parti contrassegnate da un solo asterisco.
Si ricorda che l’art. 5 – primo comma - del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, dispone: “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. E’ pertanto necessario presentarsi allo sportello con la copia del titolo registrato che consente di occupare l’immobile.
Ogni cittadino maggiorenne utilizzando il modulo "dichiarazione di residenza" può richiedere l'iscrizione anagrafica per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, presentandosi all’Ufficio Anagrafe del comune con un proprio documento valido di identità (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art.1 lett. d) e art.35) e con la copia del documento valido di identità di tutte le persone che trasferiscono la residenza. Quest'ultime, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo "dichiarazione di residenza".
Per le persone che entrano a far parte di un nucleo familiare già residente all'atto della dichiarazione di residenza è necessario specificare le generalità di un componente della famiglia ed indicare la sussistenza o meno di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o di vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente..
Le dichiarazioni relative ai minori possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.
Se il richiedente desidera che vengano aggiornati con il nuovo indirizzo anche la patente ed il libretto di circolazione dovrà compilare i campi del modulo di dichiarazione di residenza relativi alla patente ed ai veicoli. In alternativa alla presentazione del modulo allo sportello i richiedenti possono:
B) inviare il modulo "dichiarazione di residenza" con una delle seguenti modalità:
1. per raccomandata all'indirizzo: Comune di Bassano Bresciano – Ufficio Demografici – via Martinengo n.33 – 25020 Bassano Bresciano;
2. per fax esclusivamente al numero 030/9935176 e negli orari di sportello (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00)
3. per via telematica esclusivamente all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi PEC del Comune di Bassano Bresciano saranno considerate non ricevute.
Si ricorda che la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.
Al modulo deve essere inoltre allegata:
- copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente ad esso. Quest'ultime, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
- codice fiscale e patente di guida;
- copia del titolo che consente di occupare legittimamente l’immobile;
- per i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata pdf nell'allegato A (152 KB) ;
- per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata pdf nell'allegato B (78 KB) .
L'Ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.
Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:
- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
- quando non è stata allegata copia del titolo registrato che dà diritto ad occupare l’immobile
- quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati A e B del modello ministeriale di dichiarazione specificati nei punti n. 3 e n. 4 sopra riportati.
L'ufficio anagrafe, al momento della ricezione della dichiarazione di residenza rilascia (o trasmette) al richiedente apposita comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, l'iscrizione anagrafica si perfeziona entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata. L'ufficio procede poi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica che si considera confermata qualora siano trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata e non sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto dell'istanza).
Contribuzione
Nessuna.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 223 del 30/08/1989: Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
- D.Lgs. 25/07/1998 n.286 e succ. modifiche: Testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- Parlamento U.E. 2004/38/CE - D.Lgs. 06/02/2007, n.30 - Circolare del Ministero dell'Interno n.38 del 28.10.2006.
- Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.
- Decreto Legge n. 47 del 28/3/2014 convertito con modifiche dalla Legge n. 80 del 23/05/2014.
Richiedere il passaporto
Il passaporto è un documento di riconoscimento personale che consente l'ingresso in tutte le nazioni, sia europee che extraeuropee.
Validità documento: 10 anni
A partire dal 07 febbraio 2011 è possibile prenotare direttamente da casa l’appuntamento per il rilascio del passaporto biometrico registrandosi al sito www.passaportonline.poliziadistato.it e seguendo le istruzioni per la registrazione è possibile prenotare l'appuntamento presso l'Ufficio Passaporti della Questura di Brescia per l'acquisizione delle impronte digitali, nel giorno e nell'ora desiderati.
Per informazioni e modalità di presentazione della richiesta per ottenere il passaporto www.passaportonline.poliziadistato.it
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