Deliberazioni

 Consiglio Comunale 2008

 

Delibera N7 del  31/03/08

INTERROGAZIONE CONSIGLIARE PROT. N. 1373 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BORTOLOTTI GIOVANNI - SENIGA G.PAOLO - SBARAINI MICHELE IN DATA 18.03.2008

Delibera N8  del   31/03/08

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 12 MARZO 2008

 Delibera N9 del   31/03/08

ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA BASSA BRESCIANA  SERVIZI SRL

Delibera N10 del   31/03/08

AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ADERENTI ALL’AMBITO DISTRETTUALE N. 9  BASSA BRESCIANA CENTRALE

Delibera N11 del   31/03/08

DETERMINAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2008.

Delibera N12 del   31/03/08

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2008/2010 ED ELENCO ANNUALE 2008 DEI LAVORI PUBBLICI.

Delibera N13 del   31/03/08

ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

Delibera N14  del   31/03/08

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008/2010, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E SUOI ALLEGATI E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008/2010.

 

 

 

 

 

Delibera N7 del  31/03/08

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTERROGAZIONE CONSIGLIARE PROT. N. 1373 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BORTOLOTTI GIOVANNI - SENIGA G.PAOLO - SBARAINI MICHELE IN DATA 18.03.2008

Si dà atto che il Consiglio Comunale inizia alle ore 20,38 e alle ore 20,45 entra il Consigliere Seniga;

Il Sindaco procede alla lettura del testo della interrogazione presentata dai Consiglieri Bortolotti Giovanni, Seniga G. Paolo e Sbaraini Michele in data 18.03.2008

"Oggetto: Interrogazione consiliare

Voglia questo Consiglio dare atto del proprio operato, (con istanza di verbalizzazione integrale negli atti del presente Consiglio) in merito alla applicazione della normativa dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e rispettivi accertamenti di recupero in merito alle sottodescritte fattispecie:

1. Specificare ai fini di quale normativa ritiene corretto aver applicato oltre al recupero di imposta le sanzioni per omesso versamento nei casi di Mancata notificazione da parte dell'Agenzia del Territorio (ex Catasto) della rendita catastale, nonostante la legge 342/2000 con decorrenza 1 gennaio 2000 e la circolare ministeriale del 13 marzo 2001, n. 4/F.L. La regola generale è sancita nel comma 1 dell'articolo 74 della legge 342/2000, in forza della quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione. Al riguardo, il ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, ha avuto modo di precisare che poichè questi atti attributivi o modificativi acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui le rendite siano ritualmente notificate, il Comune, a decorrere dal 1 gennaio 2000 fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita stessa, non è legittimato a richiedere neanche l'eventuale differenza di imposta, risultante tra l'importo versato dal contribuente e quello dovuto con riferimento alla rendita attribuita (circolare 4/FL del 13 marzo 2001).

2. Specificare perchè se con delibera della giunta comunale è stato designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta ed il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; in fase di richieste di informazioni da parte dei cittadini, contraddittori, conciliazioni vengono eseguite per il tramite della persona responsabile della Società appaltatrice il servizio di controllo e verifica dei versamenti totalmente illegittimata alla sostituzione del ruolo del funzionario designato dall'Ente.

3. Specificare perchè ritiene, specialmente dopo un decennio di operatività della nuova disciplina sanzionatoria, che la sanzione unica non sia applicabile agli avvisi di accertamento ICI emessi in totale disprezzo della disposizione dell'articolo 16 del D.Lgs. 473/97 chiara e inequivocabile nel prevedere, apertis verbis, che alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni  amministrative tributarie.

Rendere conto perchè questa Amministrazione Comunale ha violato (a discapito delle tasche dei propri cittadini) il totale rispetto di: a) comma 2 dell'articolo 16, DL. 472/97 nella parte in cui stabilisce che l'atto amministrativo deve indicare, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori le norme applicate i criteri che l'ufficio ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e la loro entità; b) il comma 1 dell'articolo 7, nella parte in cui sancisce che nella determinazione della sanzione l'ufficio deve aver riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta del trasgressore, alla sua personalità e alle sue condizioni economiche e sociali; c) il comma 5 dell'articolo 12, nella parte in cui dispone l'applicazione della sanzione base aumentata dalla metà al triplo (sanzione unica) nei casi di violazione della stessa indole commesse dal contribuente in periodi d'imposta diversi. Si tratta del cumulo "giuridico" delle sanzioni, in luogo del cumulo "materiale" applicato da questa amministrazione comunale, qualora più conveniente al contribuente.

4) Specificare distintamente per anno dal 2002 il numero degli accertamenti emessi e gli importi riscossi relativamente alle aree edificabili, nonchè delle nuove aree edificabili inserite nel nuovo strumento urbanistico generale (PRG) adottato dal

Portare a conoscenza, in caso negativo, il motivo o i motivi secondo i quali si è preferito dare la priorità ad ampio raggio degli accertamenti sugli immobili civili e non delle aree edificabili a discapito del recupero dell'imposta che sulle aree edificabili è molto più remunerativa per l'ente."

Risponde il Sindaco affermando che darà una risposta articolata sul piano tecnico e successivamente farà alcune considerazioni politiche.

Si dà atto che per quanto riguarda l'aspetto tecnico legge la seguente dichiarazione:

"Punto n. 1

La norma citata fa riferimento alla legge finanziaria 2000 e qui di seguito riportata

74. Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo  compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli atti  che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i  singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

L'ufficio si è comportato a secondo della casistica rispettoso di questa normativa ed in particolare:

1. per tutte le rendite provvisorie che sono divenute definitive con provvedimenti contenenti la richiesta di pagamento dell'imposta senza sanzioni ed interessi.

2. per quanto attiene  alla notificazione degli atti di assegnazione delle rendite catastali vale la pena di prendere in considerazione i commi 2 e 3 dell'art. 74 che definisce le modalità di notificazione dipendentemente dalle date di messa in atti della rendita catastale stessa.

3. le notificazioni delle rendite catastali successive al 31.12.1999 sono a carico dell'Agenzia del Territorio e quindi è stato dato per certo il puntuale rispetto della normativa da parte di un altro ente che è tenuto a tale compito.

4. se un contribuente ha omesso un pagamento (così come citato dalla lettera dei consiglieri) la norma da applicare in merito non fa riferimento all'articolo di legge soprariportato, quanto all'art. 11 comma 1 del D.L. 504/92 come riportato di seguito:

11. Liquidazione ed accertamento

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonchè sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvedere anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

Punto n. 2

Il funzionario responsabile del procedimento dell'emissione degli accertamenti può avvalersi di collaboratori che lo aiutino nelle verifiche tributarie e nelle attività collegate. Sicuramente può avvalersi della collaborazione in merito alle indagini immobiliari, ipotecarie, catastali, alla gestione degli sportelli e alle richieste di informazioni.

La società esterna a cui è stato dato l'incarico per supportare il funzionario responsabile del procedimento ha titoli di competenza e di professionalità in quanto iscritta all'Albo Nazionale dei Concessionari della Riscossione.

Qualora un contribuente volesse spiegazioni, approfondimenti e, comunque ritenesse necessario per un maggior proficuo approfondimento della propria posizione tributaria, colloquiare con il responsabile del procedimento è sufficiente che lo richieda. Il funzionario da parte sua ha sempre dato spazio per qualsiasi richiesta di contraddittorio.

Punto n. 3

Sempre il D.Lgs. 473/97 all'art. 14 specifica in modo preciso le sanzioni in materia di ICI recependo totalmente l'art. 14 del DL 504/1992 che così recita:

14. Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

L'ufficio si è attenuto scrupolosamente a questo articolo di legge applicando le sanzioni al minimo edittale.

Tutti gli elementi così come definiti dal comma 2 dell'art. 16 del DL 472/97, riportato di seguito per completezza, sono presenti negli atti di accertamento che l'Amministrazione ha prodotto. In caso contrario il contribuente avrà buon titolo a ricorrere in Commissione tributaria.

16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonchè dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

L'applicazione delle sanzioni per l'ICI riteniamo sia da considerarsi, proprio per la natura stessa dell'Imposta, di tipo materiale (la maggioranza delle commissioni tributarie infatti sostiene il cumulo materiale in ambito ICI) in quanto l'imposta si basa sul calcolo di elementi (immobili) che possono essere soggetti a variazione costantemente (vedi i valori di mercato delle aree edificabili, i valori a cespite degli immobili industriali, ...).

E' poi da considerarsi una prassi acquisita dalla grandissima maggioranza dei Comuni Italiani l'applicazione delle sanzioni su ogni anno d'imposta relativa all'ICI.

Punto n. 4

Il numero degli accertamenti emessi per le aree edificabili relative dall'anno d'imposta 2002 sono:

2002 - n. 0

2003 - n. 10 per complessivi Euro 8.576,00

2004 n. 13 per complessivi Euro 54.421,00

2005 n. 14 per complessivi Euro 78.210,00

2006 n. 8 per complessivi Euro 20.342,00

2007 n. 1 per complessivi Euro 4.140,00

Gli importi non sono stati ancora riscossi in quanto le notifiche sono iniziate in febbraio 2008.

Le motivazioni del perchè si è iniziato con le verifiche degli immobili e non dalle aree edificabili sono da ricercare nell'organizzazione del lavoro d'ufficio.

L'attenzione per un servizio al cittadino in merito ai conteggi dell'imposta e dell'eventuale emissione dei bollettini precompilati, il conteggio delle partite di competenza statale (tagli dei trasferimenti, fabbricati di tipo D, detrazione del 1,33 per mille) attenevano esclusivamente ai fabbricati e non ai terreni.

Il Sindaco fa inoltre presente che oltre al problema di equità fiscale l'obiettivo era di poter fornire a tutti i contribuenti i bollettini dell'ICI già precompilati e quindi dare un utile servizio al cittadino, anche per questo si è proceduto ad accertare prima i fabbricati e successivamente le aree fabbricabili. Tuttavia,   stante la dichiarata volontà dei principali  schieramenti politici nazionali tendenti ad abolire l'ICI,  l'emissione di bollettini precompilati avrebbe potuto ingenerare confusione nei contribuenti.

Per quanto attiene l'aspetto politico dell'interrogazione, ritiene di poter conoscere il professionista di Bassano che ha steso l'interrogazione, così come conosce il contribuente che è stato oggetto di accertamento ed interessato dalle argomentazioni giuridiche contenute nell'interrogazione stessa.

Il Consigliere Bortolotti dice che non ha difficoltà a riconoscere che l'ispiratore dell'interrogazione è un professionista, ma tiene a precisare che ha avuto una esperienza diretta nel senso che è stato interessato a difendere un cittadino a cui aveva accatastato un immobile, stante la nota situazione di disagio lavorativo e di arretrati  dell'ufficio finanziario, al contribuente non fu comunicata la rendita definitiva. Sicchè il cittadino ha provveduto a versare l'ICI secondo una rendita presunta. Purtroppo l'ufficio comunale gli ha notificato la differenza da pagare ma ha notificato altresì l'applicazione delle sanzioni e degli interessi. Si è recato presso gli uffici, ha dialogato con l'addetta della cooperativa e gli ha spiegato che si era pronti a pagare la differenza, ma non certo le sanzioni e gli interessi. Conclusioni l'accertamento sbagliato è stato stralciato e quindi ne è stato notificato uno nuovo con il solo recupero della differenza dell'imposta. Quanto è accaduto lo porta a pensare che sono successi altri casi analoghi e molta gente ignara e fidandosi delle carte comunali ha pagato più del dovuto.

Il Sindaco ribadisce che certamente trattasi di un caso di accertamento non corretto ed è da sottolineare che all'errore si è posto riparo.

Il Consigliere Pini fa presente che è opportuno ricordare i casi dei contribuenti che hanno pagato in più ed a cui è stato fatto il relativo rimborso. Quindi non solo bisogna ricordare i possibili errori, ma anche le cose positive.

 

 

 

Delibera N8 del   31/03/08

  IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 12 MARZO 2008

 Il Sindaco illustra i verbali della seduta del 12.3.2008. Chiede se il loro contenuto sia conforme alle dichiarazioni rese dai consiglieri.

Viste le deliberazioni adottate nelle sedute del 12.3.2008 n. 4 - 5 - 6;

 Riscontrata la rispondenza del  contenuto dei predetti verbali alle considerazioni svolte dai provvedimenti approvati;

Vista la normativa vigente;

Acquisito il parere del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Seniga e Pini in quanto assenti), contrari nessunto,  espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare, a tutti gli effetti di legge, i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 12.3.2008 contraddistinti dai numeri 4 - 5 - 6.

 

 

 
 

 

Delibera N9 del   31/03/8 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 

ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA BASSA BRESCIANA  SERVIZI SRL

Premesso che il Comune di Manerbio è socio della Bassa Bresciana Servizi s.r.l., detenendo una quota del 88% del capitale sociale, insieme al Comune di Bassano Bresciano, detentore del restante 12% del capitale sociale, determinato in complessivi Euro 50.000,00;

Richiamata la legge 27.12.2006, n. 296, in particolare l'articolo 1, comma 729, la quale prevede che i consigli  di amministrazione delle società partecipate, anche indirettamente, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque, in funzione del valore del capitale sociale interamente versato, da determinarsi con specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il D.P.C.M. 26.06.2007, il quale ha fissato il limite di cui sopra in Euro 2.000.000,00;

Ricordato che a far data dal 22 novembre 2007, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. G. Busti e dell'Arch. M.V. Tisi, il Consiglio di Amministrazione di B.B.S. s.r.l.  risultava composta da tre membri, compreso il Presidente, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

Attesto che appare opportuno, essendosi consolidato l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale, che venga modificato anche il testo del vigente statuto societario, stabilendo che il Consiglio di Amministrazione sia composto di  tre membri, compreso il Presidente;

Ritenuto opportuno, inoltre, cogliere l'occasione per integrare la previsione delle attività indicate nell'oggetto sociale, al fine di consentire attività complementari a quelle attualmente svolte dalla società in questione;Si dà atto che il Sindaco illustra brevemente le modifiche formali apportate allo Statuto e che sostanzialmente riguardano il numero dei consiglieri presenti nel C.d.A. che sono stati ridotti per norma nazionale. Illustra altresì le modifiche sostanziali che riguardano l'articolo 3.

Il Consigliere Bortolotti chiede chiarimenti in merito al vecchio articolo 3, per quanto riguarda le attività connesse alla raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e riciclaggio di rifiuti ospedalieri, industriali, tossico nocivi, pericolosi e di ogni tipo. In particolare si chiede se questo articolo è ancora compatibile con le decisioni già assunte dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 26 del 2006.

Risponde il Sindaco affermando che si tratta di una mera previsione statutaria alla quale non corrisponde una attività svolta dalla società.

L'Assessore  Mor precisa che se si stralciasse il testo evidenziato dal Consigliere Bortolotti, non si potrebbero, ad esempio in futuro,  effettuare i trasporti dei rifiuti speciali generati dall'ospedale di Manerbio in quanto questo servizio non rientrerebbe nell'oggetto sociale.

Anche il Sindaco ribadisce che la previsione statutaria è stata una previsione di larga massima che interessa tutte le eventuali e possibili attività che la società potrebbe svolgere.

Si dà atto che interviene anche il Consigliere Seniga il quale chiede chiarimenti per la gestione dell'energia elettrica.

Sia il Sindaco che l'Assessore Mor precisano che anche questa è una possibilità da tenere nello statuto soprattutto oggi che è stato liberalizzato il mercato dell'energia elettrica. Per cui sottolineano ancora una volta che trattasi di una ipotesi che deve essere prevista nello statuto, ma non è detto che in futuro sarà operativa. Ovviamente, nel caso di servizi particolari il Consiglio Comunale si pronuncerà in merito valutando tutte le possibili conseguenze.

Visto l'allegato relativo al tenore dei vigenti articolo 3 e 15 ed ai nuovi testi dei medesimi articoli;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dai responsabili di servizio interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Seniga), contrari nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1.  di approvare il nuovo testo dell'articolo 3 e 15 dello Statuto della Bassa Bresciana Servizi s.r.l., come risultante dall'allegato alla presente;

2. di mandare al Sindaco per tutti i provvedimenti inerenti la modifica statutaria, autorizzando lo stesso a sottoscrivere l'atto notarile e ad apportare le eventuali modifiche od integrazioni formali che si dovessero rendere necessarie per la stipula dello stesso;

3. di dichiarare, con successiva separata votazione: favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini), contrari nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

 

 

Delibera N10 del   31/03/8 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ADERENTI ALL’AMBITO DISTRETTUALE N. 9 – BASSA BRESCIANA CENTRALE.

Premesso che:

- la legge 328/2000 demanda ai Comuni importanti compiti in materia di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, da svolgere secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, privilegiando la gestione associata secondo modalità  previste dall’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;

- i Comuni dell’ambito distrettuale n. 9 hanno costituito un Tavolo zonale di programmazione degli interventi definiti nel Piano di Zona approvato con accordo di programma ai sensi dell’art.19 della L. 328/2000;

- il Piano pone tra le priorità progettuali l’individuazione di una nuova forma gestionale ed organizzativa dei servizi sociali, che possa garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità;

- l’art. 29, comma 1 lett. a), della legge 448/2001 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di costituire, anche in deroga alle vigenti disposizioni,  ed  a condizione di ottenere economie di gestione, soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza.

- tale norma recepisce di fatto nella normativa nazionale i principi in materia di affidamento dei servizi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria che esclude l'applicazione delle direttive comunitarie nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano; in tal senso si è espressa più volte la Corte di giustizia europea (sentenza Sez. I, 13/10/2005, C 458/03; sez. I causa 6/4/2006, C410/04), nonché il Consiglio di Stato (Ad. Gen, parere 16/5/1996, n. 90) e la Corte di Cassazione (sez. unite 6/5/1995, n. 4989);

- in data 11 febbraio 2008, con atto pubblico, repertorio 93237/29134 presso il notaio Francesco Lesandrelli di Ghedi, i Comuni dell’Ambito n. 9 Bassa Bresciana Centrale hanno costituito, in attuazione delle rispettive delibere consiliari, un’Azienda speciale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, denominata Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali dell’Ambito territoriale n. 9, nonché per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nel Piano di Zona;

- la gestione associata dei servizi alla persona attraverso la costituzione di Enti giuridici promossi dai comuni associati è tra l’altro tra le finalità della programmazione regionale, come chiaramente indicato dalle circolari regionali n. 34 del 29/07/2005 e n. 48 del 27/10/2005, nonché dalle DGR annuali di riparto del FNPS (in particolare la DGR 3921 del 27/12/2006 e la DGR 6398 del 27/12/2007);

Considerato che l’Azienda territoriale ha le caratteristiche previste dalla richiamata normativa e giurisprudenza per l’affidamento diretto (“in house”) dei servizi sociali in quanto:

a. i Comuni esercitano il controllo diretto sull’Azienda, poiché l’Assemblea consortile, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, nonché di raccordo con gli enti soci, è composta dai Sindaci o loro delegati dei venti comuni dell’Ambito distrettuale (art. 18 dello Statuto);

b. il controllo direzionale, ovvero il controllo sull’attività gestionale e finanziaria svolta dal Consiglio di Amministrazione, è garantita dalla nomina fiduciaria del Consiglio di Amministrazione stesso, come specificato agli articoli 29 e 30 dello Statuto;

c. i Comuni, attraverso l’Assemblea consortile, hanno inoltre competenza a designare il Revisore dei Conti (art. 20 dello Statuto);

d. l’Azienda svolge la sua attività prevalentemente a favore dei Comuni soci dovendo adempiere alla finalità statutaria di promuovere e realizzare la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali nel territorio dell’Ambito distrettuale n. 9 della Bassa Bresciana Centrale;

e. l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale costituisce, attraverso il Piano di Zona,  il riferimento per la definizione delle linee di indirizzo per le politiche sociali che sono fatte proprie dall’assemblea consortile (articolo 28 dello Statuto);

Considerato che vi sono le condizioni per l’affidamento all’Azienda delle attività e servizi, inerenti i servizi sociali, come di seguito descritti:

A.Gestione dell’attività amministrativa relativa alle funzioni dell’Ufficio di Piano così come prevista dalla legge 328/2000 e dalle indicazioni regionali contenute nelle deliberazioni annuali di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e da altri provvedimenti inerenti i piani di zona e gli interventi nel settore sociale  in forma associata;

B. Servizio tutela minori sottoposti a provvedimenti della Magistratura

C. Servizio di assistenza domiciliare minori

D. Servizio accompagnamento e gestione incontri protetti

E. Gestione delle attività e delle funzioni inerenti alle leggi di settore (L. 40/98, L. 45/99, L. 285/97, L. 162/98), finanziate parzialmente all’interno della quota indistinta del FNPS, secondo le indicazioni e le modalità approvate annualmente dalla Regione Lombardia;

F. Gestione dei titoli sociali così come definiti dai provvedimenti di programmazione regionale, con particolare riferimento alle circolari regionali n. 34 del 29/7/2005 e n. 48 del 27/10/2005;

G. Gestione dell’attività e delle funzioni inerenti il Piano di riparto del Fondo Sociale regionale, così come regolato dalla specifica normativa regionale (v. L.R. n.1/1986 e successive modificazioni e integrazioni, DGR 2222 del 29/03/2006, DGR 5223 del 02/08/2007, DGR 6398 del 27/12/2007);

Valutato che:

- il valore complessivo delle attività e dei servizi esternalizzabili, secondo lo schema di gestione attualmente realizzato dalle amministrazioni comunali attraverso il Piano di Zona, ammonta complessivamente, per tutti i Comuni dell’ambito, a euro 2.200.000,00 ed il dimensionamento degli stessi è riferibile al territorio dei comuni dell’Ambito n. 9;

- ogni Comune valuterà se affidare all’Azienda ulteriori o nuovi servizi, con successivo e separato provvedimento;  

- le modalità di realizzazione delle attività e dei servizi sopraindicati da parte dell’Azienda consentono una maggiore efficacia ed efficienza nella produzione dei medesimi, nonché una gestione economicamente più vantaggiosa utilizzando le economie di scala e l’accresciuta competenza gestionale;

 - la gestione dei servizi così configurata avvia il processo di omogeneizzazione dei livelli minimi di assistenza così come previsti dalla normativa vigente, nonché un’uniformità territoriale per l’accesso ai servizi stessi da parte dei cittadini dei comuni dell’Ambito n. 9;

 - il miglioramento delle attività e dei servizi in termini di efficacia consente di prefigurare un corrispondente innalzamento dei livelli qualitativi delle prestazioni e dei processi di sviluppo;

 Precisato inoltre che:

 - La definizione delle relazioni operative tra l’Amministrazione e l’Azienda è definita in un “Contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali”, il cui schema costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il quale determina i livelli quantitativi e qualitativi delle attività e dei servizi, nonché i sistemi di valutazione delle prestazioni;

 - Il contratto di servizio pertanto definisce:

a. l’oggetto del contratto;

b. il livello minimo della qualità e della quantità dei servizi affidati e le modalità di gestione degli stessi;

c. i rapporti economico – finanziari, con particolare riferimento ai programmi delle attività ed alle modalità di finanziamento delle stesse;

d. le modalità per la valutazione, da parte dell’Amministrazione affidataria della qualità del servizio prestato;

e. i poteri di controllo sulla gestione del servizio

 Considerato l’avvio sperimentale della gestione associata per tramite dell’Azienda, nonché della scadenza del secondo Piano di Zona al 31.12.2008, si ritiene opportuno l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto per il periodo 01.04.2008 - 31.12.2008, con tuttavia l’impegno per la definizione di un nuovo contratto di servizio contestualmente al nuovo Piano di Zona;

 Vista la legge 328/2000;

 Visto il TUEL 267/2000;

 Viste le disposizioni normative in materia socio-assistenziale con particolare riguardo alle:

- L.R. n. 1/1986 e successive modificazioni e integrazioni

- L.R. 1/2000

- L.R. n. 34/2004

- Il P.S.A.R., come approvato con DCR IV/871 del 23.12.1987, per le parti ancora in vigore

- L.R. 1/2005

 Preso inoltre atto delle indicazioni regionali relative ai Piani di zona e alla gestione associata delle azioni e degli interventi negli stessi contenuti con particolare riguardo alle circolari n. 34/20005 e n. 48/2005;

 Acquisito il parere favorevole dei responsabili di servizio interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 Con voti favorevoli n. 11,  contrari nessuno,  astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni evidenziate, l’affidamento diretto alla  “Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona” della gestione dei servizi sociali come in premessa individuati per il periodo 1 aprile 2008 - 31.12.2008;

2. di approvare gli indirizzi indicati in premessa e recepiti nello schema di “contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali”, regolante i rapporti tra Azienda e Comuni dell’Ambito n .9, che, allegato costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di dare atto i Comuni si impegnano a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte dell’Azienda con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nelle proprie competenze istituzionali;

4. di dare atto che il contratto di servizio, predisposto così come indicato nell’allegato schema, sarà definito nei contenuti operativi e sottoscritto dal Sindaco Dott. Luca Stassaldi o suo delegato;

5. di demandare agli organi competenti l’assunzione dei provvedimenti di natura organizzativa e finanziaria conseguenti la presente deliberazione;

6. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime,  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

 

 

 

 

Delibera N11 del   31/03/8 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2008.

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei servizi e relative tariffe a domanda individuale per l'anno 2008;

Sentito l'intervento del Sindaco, il  quale propone le tariffe per l'anno 2008 come risulta dall'allegato predisposto dagli uffici comunali;

Rilevato che al bilancio di previsione occorre allegare le deliberazioni con le quali vengono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi ai sensi dell'art. 172, primo comma, lettera e) del Decreto Legislativo 267/2000;

Preso atto che il tasso di copertura, in percentuale, dei servizi a domanda individuale risulta previsto, nel complesso del 38,33% superiore al 36% stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504 e che comunque, per questo Ente, in base all'ultimo conto consuntivo approvato, non ricorrono le condizioni che determinano una situazione strutturalmente deficitaria;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole reso dai responsabili di servizio interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini), espressi per alzata di mano su n. 11  Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di determinare ed approvare per l'anno 2008 le tariffe e i servizi a domanda individuale come risulta da apposito allegato facente parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione; dando atto e precisato, altresì, che il tasso di copertura, in percentuale, dei predetti servizi risulta previsto, nel complesso del 38,33%.

di dichiarare, con successiva votazione: favorevoli n.8, astenuti n. 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini), contrari nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

Delibera N12 del   31/03/8 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2008/2010 ED ELENCO ANNUALE 2008 DEI LAVORI PUBBLICI.

Il Sindaco illustra il programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2008/2010 e l'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nel 2008;

Considerato che l'art. 7 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, demanda al responsabile del procedimento la formulazione di proposte, dati ed informazioni ai fini della predisposizione dell'elenco triennale dei lavori pubblici;

Richiamato l'art. 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, del 21 giugno 2000, rubricato: "redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori";

Richiamata la delibera di G.C. n. 64 del 28/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, con cui si adottava la programmazione  triennale  delle opere pubbliche 2008/2010 e l'elenco annuale 2008 dei lavori pubblici;

Visto che il suddetto piano è stato esposto all'Albo Pretorio del Comune dal 06.12.2007 al 04.02.2008 e in merito non sono state presentate osservazioni;

Richiamata la delibera di G.C. n. 79 del 27/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, relativa a "Adozione programma triennale delle opere pubbliche triennio 2008/2010 ed elenco annuale 2008-Variazione";

Preso atto delle proposte schematizzate dal responsabile dei lavori pubblici;

Esaminate le esigenze dell'ente ed individuati, pertanto, gli interventi necessari al loro soddisfacimento;

Analizzati i quadri di sintesi nei quali sono indicate le tipologie di intervento e le categorie di opere da realizzare;

Precisato che non sono previste opere di importo superiore a Euro 10.329.137,98;

Vista la legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 554/99;

Visto il Decreto Ministero Lavori Pubblici, del 21 giugno 2000;

Visto il parere favorevole dei responsabili di servizio interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè l'attestazione della relativa copertura finanziaria;

Si dà atto che il Consigliere Sbaraini chiede informazioni in merito alla realizzazione del nuovo pozzo e di conseguenza chiede qual è lo stato di attuazione dei lavori dell'acquedotto consortile;

Si dà atto che anche il Consigliere Seniga chiede chiarimenti in merito alla procedura di finanziamento per la realizzazione del nuovo pozzo.

Risponde il Sindaco affermando che l'acquedotto consortile, primo lotto, è quasi completato mentre per il secondo, si aspetta il completamento del finanziamento dato che l'opera è parzialmente finanziata. Sicchè è prudenziale prevedere la realizzazione di un secondo pozzo per Bassano proprio per evitare problemi di scarsità di acqua. Il mutuo viene assunto dal Comune e quando il pozzo sarà funzionante gli oneri del mutuo in questione saranno rimborsati dall'ATO.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini), contrari nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare il seguente elenco  triennale ed annuale dei lavori pubblici di cui al D.M. 21.6.2000, quale allegato al Bilancio di previsione 2008, e più precisamente:

- scheda 1 - quadro di sintesi per categorie di opere

- scheda 2 - quadro delle disponibilità finanziarie

- scheda 3 - codice identificativo dell'intervento

- scheda 4 - articolazione copertura finanziaria

- scheda 5 - programma triennale 2008/2010

- scheda 6 - tempo stimato per appalto e realizzazione lavori

- scheda 7 - elenco annuale 2008

costituenti parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di dare atto e precisare che in sede di prima applicazione, come disposto dalla normativa in premessa citata, la programmazione triennale è elaborata in  via semplificata;

3. di disporre la successiva trasmissione dello schema di programma all'Osservatorio dei Lavori Pubblici nelle sue articolazioni organizzative, dopo la sua approvazione consiliare;

4. di dichiarare, con successiva votazione: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini), espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

 

 

Delibera N13 del   31/03/8 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

Richiamato  l'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999 n. 265, in base al quale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, con decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Richiamato il Decreto Ministeriale  119/200 in attuazione al comma 9 dell'art. 23 di legge n. 265/99;

Evidenziati i parametri, onde determinare la misura dell'indennità, che sostituiscono l'unico parametro prima esistente, costituito dalla popolazione esistente, come espressi e descritti dall'art. 23, comma 9, di Legge n. 265/99:

a) dalla dimensione demografica del Comune

b) dalla popolazione fluttuante

c) dalla percentuale di entrate proprie dell'ente rispetto alle altre entrate: si tratta di un parametro che tende a premiare gli enti che attivano il maggior numero di entrate proprie, i quali potranno destinare una parte di queste entrate a compensare i propri amministratori "virtuosi"

d) dall'ammontare del bilancio corrente: si tratta di un parametro affine al precedente, ma che presenta un raggio di azione più vasto, che consente di tenere in considerazione tutti gli enti, che comunque movimentano risorse finanziarie vigenti in rapporto alla fascia di appartenenza

e) dall'articolazione del trattamento per categorie endogene di amministratori

Ritenuto opportuno confermare  il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali con la riduzione del 10% prevista dalla legge finanziaria dell'anno 2006;

Richiamata la delibera di C.C. n. 20 del 28.06.2008, con cui si approvava il Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2006;

Acclarato che il  Comune di Bassano Bresciano non si trova in stato di dissesto economico;

Visto il vigente statuto del Comune di Bassano Bresciano;

Visto il parere reso dai responsabili di servizio interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di stabilire, per l'anno 2008,  il gettone di presenza dei consiglieri comunali in Euro 16,28, ai sensi del D.M. n. 119 del 4.4.2000.

 

 

 

 

 

 

 

Delibera N 14 del   31/03/8 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008/2010, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E SUOI ALLEGATI E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008/2010.

Introduce la discussione il Sindaco, il quale ricorda che il bilancio di previsione e gli allegati sono stati già illustrati in sede di presentazione del Bilancio stesso. Chiede quindi se ci sono osservazioni e ricorda che non sono stati presentati emendamenti;

Il consigliere Sbaraini chiede le seguenti delucidazioni in merito ad alcuni aspetti del bilancio di previsione 2008:

1. alla pagina 12 del Parere del Revisore dei Conti viene previsto come un introito ICI la somma di euro 470.000; in quella successiva invece 440.000. Quale quella corretta?

2. non riusciamo a capire come, nonostante la rilevante quantità di aree fabbricabili inserite nel PRG, l'incidenza delle stesse sul gettito ICI non è mai variata in questi anni.

3. in merito all'intervento relativo alla sistemazione dell'edificio scolastico, siamo a chiedere come mai per l'anno 2008 nulla è previsto relativamente a quota ammortamento del mutuo che si intende contrarre.

4. SANZIONI CODICE DELLA STRADA: si trova spropositato l'importo inserito a bilancio rispetto a quanto incassato negli anni precedenti e a quanto preventivato per quelli seguenti. Un eccesso di ottimismo o l'indicazione serve solo a far quadrare il cerchio?

Si dà atto che risponde il Sindaco e in particolare fa presente che:

- per quanto attiene l'ICI probabilmente si tratterà di un refuso tipografico sicchè si provvederà alla correzione.

- per quanto attiene le aree fabbricabili in sede di PRG, l'incidenza delle stesse al momento non è quantificata dato che nella voce ICI, quindi negli incassi, la somma è onnicomprensiva, per cui visto che il lavoro entro fine anno sarà finito, saremo in grado di poter essere più precisi.

- per l'edificio scolastico non è previsto ammortamento del mutuo in quanto lo stesso, nella quantità che sarà definitiva, andrà in ammortamento nell'anno 2009, semmai nel corso del 2008 ci potranno essere gli eventuali interessi di preammortamento che si cercheranno di limitare al minimo, utilizzando le risorse correnti a disposizione.

- infine per quanto attiene al codice della strada, l'aumento delle entrate è la conseguenza che nel corso del 2008 si incasseranno anche le sanzioni elevate  verso fine anno 2007, dato che le stesse sanzioni hanno un iter procedurale lungo. Infatti  dopo la rilevazione dell'infrazione c'è l'individuazione del trasgressore, la notifica e poi il pagamento. Di conseguenza gli ultimi mesi del 2007 si trascinano nell'anno 2008.

Terminata la discussione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14/02/2008 con la quale si è provveduto ad approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010, lo schema di bilancio 2008 e lo schema di bilancio pluriennale 2008/2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2008 con la quale il Consiglio Comunale prendeva atto del bilancio presentato e dei suoi allegati unitamente alla relazione del Revisore dei Conti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2007 di approvazione del Conto Consuntivo anno 2006;

Rilevato che sono decorsi i termini assegnati ai Consiglieri Comunali dal Regolamento di contabilità, per la presentazione di emendamenti agli schemi degli atti predisposti dalla Giunta Comunale;

Dato atto che non ci sono aree di PEP e di PIP da cedere, sicchè non viene determinato il prezzo di cessione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini),  astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010, il bilancio di previsione 2008 e il bilancio pluriennale 2008/2010, come  risultano  da  appositi  allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione; dando atto e precisato che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 presenta le seguenti risultanze finali:

PARTE  ENTRATA

Competenza

 

Titolo I Entr. Tributarie

700.293,00   

 

Titolo II Entr. deriv. da Contr. e Trasf. correnti

384.078,50

 

Titolo III Entr. extra tributarie

387.921,00 

 

Titolo IV Entr. da capitali e riscoss. di crediti

1.572.379,50

 

Titolo V Entr. deriv. da accensioni di prestiti

713.000,00

 

Titolo VI Entr. per partite di giro          

578.500,00

 

TOTALE ENTRATE

4.336.172,00

 

 

 

PARTE SPESA

Competenza

 

Titolo I Spese correnti

1.494.263,50

 

Titolo II Spese in conto capitale          

2.237.379,50

 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti

26.029,00

 

TitoloIV Spese per partite di giro

578.500,00

 

TOTALE SPESE

4.336.172,70

 

 

di dare atto e precisare che sussiste il parere favorevole del Revisore dei Conti - come risulta da apposito allegato facente parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione;

di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale

di dichiarare, con successiva votazione: favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     

 

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