Deliberazioni

 

Consiglio Comunale 2009

Delibera N 1 del  05/03/09

1 PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE FARINA. SURROGA E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE ELISA PINI PRIMO DEI NON ELETTI.

Delibera N 2  del   05/03/09

2CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLA SIGNORA ALESSANDRA SAVIO

 Delibera N 3 del   05/03/09

3APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 27.11.2008

Delibera N 4 del   05/03/09

4IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2009.

Delibera N 5 del   05/03/09

5PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ESERCIZIO 2009 E PER IL TRIENNIO 2009-2011, SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 E SUOI ALLEGATI.

Delibera N 6 del   05/03/09

6P.R.G. PRESA D'ATTO SENTENZA TAR DI BRESCIA. ADEGUAMENTO CARTOGRAFIA.

Delibera N 7 del   05/03/09

7DISMISSIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DEL GAS METANO; PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE.

 

 

 

Delibera N 1 del  05/03/09

IL CONSIGLIO COMUNALE

1 PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE FARINA. SURROGA E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE ELISA PINI PRIMO DEI NON ELETTI.

Rilevato:

- Che in data  11 dicembre 2008, al n.5535 di protocollo, il consigliere comunale Giuseppe Farina ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

 

- Che l'art.38 comma 8, del D.Lgs 267/2000, prevede che le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

 

Visto l'articolo 45, comma 1, TU, che testualmente così recita: "Nei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto";

 

Preso atto che, nella lista di appartenenza del Consigliere Giuseppe Farina, il primo dei non eletti risulta essere la signora Elisa Pini, nata a Manerbio il 1 giugno 1981, come risulta dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni;

 

Dato atto che il presente Consiglio Comunale è il primo utile dopo la presentazione delle dimissioni in questione;

 

Sentite le spiegazioni del Segretario Comunale sui tempi per la surroga;

 

Sentito altresì  l'intervento del Consigliere Bortolotti il quale premette che non ha nulla di personale nei confronti della nuova eletta, ma annuncia il voto contrario del suo gruppo in quanto la surroga, a suo avviso, doveva avvenire entro i 10 giorni;

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

 

Ritenuto doveroso provvedere in merito; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale;

 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini),  espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

 

DELIBERA

 

Di prendere atto delle dimissioni dalla carica presentate dal Consigliere Giuseppe Farina;

Di surrogare al seggio di Consigliere Comunale rimasto vacante il primo dei non eletti nella lista in premessa menzionata, ossia la sig.ra Elisa Pini;

Di convalidare conseguentemente l'elezione del Consigliere Elisa Pini, dando espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica;

Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime,  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

Delibera N 2 del  05/03/09

IL CONSIGLIO COMUNALE

2CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLA SIGNORA ALESSANDRA SAVIO

Si dà atto che entra in aula la Sig.ra Pini Elisa;

Il Sindaco ricorda che:

- La famiglia Savio, da quello che la storia e gli archivi attualmente ci offrono, si insediò a Bassano con gli avi di Alessandra Savio;

- La signora Alessandra, discendente dall'originaria famiglia, sposò un Carabiniere il Sig. Filippo Merlino, che grazie alla sua preparazione e alla sua dedizione al dovere raggiunse il grado di Maresciallo Maggiore U.P.S. "Luogotenente";

- In data 12 novembre 2003 un vile attentato da parte di elementi terroristici alla base militare italiana chiamata Maestrale ed ubicata in Nassiriya, ha strappato il "Luogotenente" all'affetto dei suoi cari  ed in particolare alla moglie Alessandra, al figlio, all'Arma dei Carabinieri  e all'Italia intera;

- Sempre in data 12 novembre 2003, purtroppo, insieme al "Luogotenente" Merlino sono morti tanti altri Italiani;

- La Signora Savio con orgoglio e con serena rassegnazione continua il dovere di sposa, di mamma e di Italiana;

- Tutto ciò premesso, la Comunità Bassanese intende riconoscere alla Signora Alessandra Savio la cittadinanza onoraria per la dignità con cui affronta la vita;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consigliere Bortolotti, nonchè la soddisfazione espressa dal Consigliere Seniga a dimostrazione della vicinanza e del rispetto di tutta la comunità Bassanese nei confronti della Signora Savio e dell'Arma dei Carabinieri;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni esposte in premessa, di conferire alla Signora Alessandra Savio la CITTADINANZA ONORARIA di Bassano Bresciano con sincera stima e profonda gratitudine per come affronta i disagi della vita a causa dell'immatura e tragica scomparsa del marito Sig. Filippo Merlino Maresciallo Maggiore U.P.S. "Luogotenente" dell'Arma dei Carabinieri;

di partecipare all'interessata i sentimenti espressi da questo Consiglio Comunale a nome di tutta la Cittadinanza Bassanese.

di trasmettere copia della presente alla Presidenza Consiglio dei Ministri tramite la Prefettura di Brescia.

 

 

Delibera N 3 del  05/03/09

IL CONSIGLIO COMUNALE

3APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 27.11.2008

Il Sindaco illustra i verbali della seduta del 27.11.2008 Chiede se il loro contenuto sia conforme alle dichiarazioni rese dai consiglieri.

Viste le deliberazioni adottate nelle sedute del 27.11.2008 n. 25 - 26 - 27 - 28;

 Riscontrata la rispondenza del  contenuto dei predetti verbali alle considerazioni svolte dai provvedimenti approvati;

Vista la normativa vigente;

Acquisito il parere del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 Pini Elisa, in quanto allora, non era consigliere Comunale. Il Consigliere Seniga precisa che voterà a favore del provvedimento dando credito all'estensore dei verbali, ma ribadisce che per i primi due punti all'ordine del giorno del precedente consiglio comunale era assente;  contrari nessuno,  espressi per alzata di mano su n.12 Consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

di approvare, a tutti gli effetti di legge, i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 27.11.2008 contraddistinti dai numeri 25 - 26 - 27 - 28.

 

 


 

Delibera N 4 del  05/03/09

IL CONSIGLIO COMUNALE

4IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2009.

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'aliquota per l'Imposta  Comunale sugli Immobili per l'anno 2008 e delle relative detrazioni d'imposta, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, modificato con l'art. 10, comma 12, D.L. n. 669/1996 e convertito nella legge n. 30/1997;

Letto l'art. 6, c.2 del D.Lgs. 504/1992 e s. m. che stabilisce che l'aliquota dell'imposta deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

Visto che a decorrere dall'anno 2008, ai sensi dell'art. 1 c.1 D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008, sono escluse dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e ad eccezione delle case di lusso (A1), delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9), che per abitazione principale si intende quella ove risulta la residenza anagrafica (art. 8 D.L. 504/92);

L'esenzione dell'imposta si applica, altresì, alle seguenti fattispecie:

a) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che li adibiscano ad abitazione principale;

c) alloggi degli istituti autonomi case popolari regolarmente assegnati;

d) alle pertinenze dell’abitazione principale (C6 o C2 o C7);

e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione;

Sono escluse dal beneficio dell’esenzione le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani non residenti in Italia iscritti all’Aire (risoluzione Min. Econ. e Finanze n. 12/DF 2008). Conseguentemente, a decorrere dal 01.01.2008 queste non possono più godere della detrazione e sono soggette ad aliquota del 6 per mille;

Considerato che è necessario confermare anche per l'anno 2009 le aliquote, detrazioni e riduzioni così come di seguito:

- aliquota ordinaria                                                     6 per mille

- aliquota per abitazione principale (A1-A8-A9)       6 per mille

- aliquota per immobili diversi dalle abitazioni         6 per mille

- aliquota per alloggi non locati da più di sei mesi    7 per mille

- aliquota per enti senza scopo di lucro                      6 per mille

- aliquota per fabbricati realizzati per la vendita       6 per mille

- detrazione per abitazione principale (A1-A8-A9)   103,29 Euro

 

Considerato che l’art.1 – comma 7 del D.L.. 93/2008 ha stabilito che, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

Visto il D.Lgs. n. 504/1992, che disciplina la materia nel titolo I, capo I, dall'art. 1 all'art. 18 e successive modifiche;

Visto l'art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997 sul riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il T.U. approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 29/01/1999, modificato con deliberazione del C.C. n. 55 del 21.12.99;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, previsto dall'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9,  astenuti 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini), contrari nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

 

di stabilire per l'anno 2009, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune come segue:

- aliquota ordinaria                                                     6 per mille

- aliquota per abitazione principale (A1-A8-A9)       6 per mille

- aliquota per immobili diversi dalle abitazioni         6 per mille

- aliquota per alloggi non locati da più di sei mesi    7 per mille

- aliquota per enti senza scopo di lucro                      6 per mille

- aliquota per fabbricati realizzati per la vendita       6 per mille

- detrazione per abitazione principale (A1-A8-A9)  103,29 Euro

 

 

Delibera N 5 del  05/03/09


 

5PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ESERCIZIO 2009 E PER IL TRIENNIO 2009-2011, SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 E SUOI ALLEGATI.

Espone il contenuto del presente argomento all'ordine del giorno il Sindaco, consistente nella presentazione dello schema di Bilancio, della relazione previsionale e programmatica e degli allegati all'organo consiliare, perchè quest'ultimo possa avere un congruo termine per presentare gli emendamenti;

In primo luogo viene illustrata la Relazione previsionale e programmatica, soffermandosi sulle principali voci di entrata e sugli investimenti più importanti. Procede quindi alla lettura della relazione del Revisore dei conti allegata al bilancio di previsione, sottolineando come tutti i parametri inerenti la deficitarietà strutturale abbiano esito negativo.

Terminata la discussione.

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12.02.2009 avente ad oggetto: "Approvazione schema di Bilancio di previsione 2009, schema di bilancio pluriennale 2009/2011 e Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011";

Sentita la relazione del Sindaco Sig. Stassaldi Luca che  illustra analiticamente i punti salienti del bilancio di previsione e dei suoi allegati;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso nella relazione presentata dal Revisore dei Conti;

 

D E L I B E R A

 

di prendere atto della presentazione del bilancio relativo all'esercizio 2009, bilancio pluriennale 2009/2011 e relazione previsionale e programmatica 2009/2011 da parte della Giunta comunale ai sensi del comma 1 art. 13 del regolamento di contabilità, riservandosi di approvarlo, unitamente agli eventuali emendamenti, entro i termini di legge.

Di dare atto che, in base al vigente regolamento di contabilità, i consiglieri comunali hanno a disposizione n. 10 giorni per formulare emendamenti.

 Delibera N 6 del  05/03/09

6P.R.G. PRESA D'ATTO SENTENZA TAR DI BRESCIA. ADEGUAMENTO CARTOGRAFIA.

RICORDATO CHE con delibera consiliare n.26 del 25.06.2002 venne adottata una variante del PRG e che con delibera consiliare n. 48 del 28.11.2003 venne definitivamente approvata a seguito del provvedimento di approvazione regionale, delibera G.R. VII /14487 del 06.10.2003

 

RICORDATO altresì che la variante riguardava anche i terreni distinti al fg 7 mapp. 33/b e 75  classificati nel PRG del 1981 Zona Agricola di proprietà della Sig.ra Donna Silva Angela;

 

DATO ATTO che con la variante del 2003 i terreni della Sig.ra Donna venivano classificati in Zona E2 agricola di tutela ambientale, con ciò costituendo una fascia di rispetto comportante vincolo di inedificabilità;

 

DATO ATTO altresì che la ricorrente lamenta che il vincolo di inedificabilità avrebbe dovuto essere previsto al momento del rilascio dei titoli edilizi al confinante insediamento Pelma, prescrivendo alla stessa ditta Pelma un  opportuno arretramento rispetto ai terreni vicini;

 

VISTO che la Sig.ra Donna Silva Angela ha presentato ricorso al TAR di Brescia eccependo varie violazioni di legge nel comportamento dell'amministrazione comunale, in considerazione del fatto che il Comune adottava un nuovo PRG con delibera consiliare n.61 del 29.12.2003, nel quale veniva inserita la fascia di rispetto E2 - Zona rurale di tutela estendendola per tutto il terreno della proprietà ricorrente;

 

VISTO altresì che la Sig.ra Donna presentava osservazioni che con delibera consiliare n.10 del 26.04.2004 venivano respinte;

 

CONSIDERATO che il contenzioso instaurato presso il TAR di Brescia ha dato ragione alle argomentazioni della Sig.ra Donna Silva Angela come si evince dalla sentenza n. 1309/07 depositata nella segreteria del TAR in data 07.12.2007 ed agli atti di questo comune;

 

CONSIDERATO altresì che questa Amministrazione dopo ampia  disamina ha ritenuto di non dover appellare la sentenza del TAR in quanto le ragioni della Sig.ra Donna Silva sono state totalmente accolte dal TAR medesimo, sicchè si ritiene opportuno adeguarsi al giudizio del TAR, prendendo atto della sentenza citata ed  adeguando la cartografia dello strumento urbanistico vigente;

 

Acquisito il parere del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Sentito il dibattito consigliare che si è così  articolato:

- Il Consigliere Bortolotti si dichiara perplesso per questo provvedimento in quanto così deliberando si crea una disparità, nel senso che le altre aree che hanno identiche problematiche rimangono classificate così come il PRG le aveva previste;

- Il Consigliere Seniga auspica che ci sia un impegno morale e formale di tutti, pur con motivazioni e punti di vista diversi, affinchè nel nuovo PGT ci sia una particolare attenzione per le aree a rischio;

- Il Sindaco si dichiara d'accordo sull'auspicio che le aree a rischio restino inedificabili, e ricorda che questo compito spetterà ai nuovi amministratori dato che questo Consiglio Comunale nella seconda decade di aprile andrà in ordinaria amministrazione.

- L'Assessore Mor precisa che queste fasce  a rischio erano state inserite nel PRG di allora secondo un principio che definisce quanto meno di buon senso. Purtroppo il privato ha ritenuto, sentendosi danneggiato,  di ricorrere per la classificazione di queste aree, la colpa  non è da addebitare al comune. In tutti i casi si dice certo che, anche nel deprecabile caso di un eventuale costruzione, il buon senso certamente prevarrà. Quest'ultima parte della risposta è in relazione  ad una breve perplessità del consigliere Seniga, il quale paventa la possibilità che nel lasso di tempo intercorrente tra questa delibera e la formazione del nuovo PGT, possa pervenire una richiesta di costruzione.

- Il Consigliere Seniga insiste che è meglio  ricorrere in appello proprio per evitare il rischio di dover rilasciare qualche licenza.

- Il Sindaco ricorda che i privati hanno diritto di fare ricorso alle decisioni del Comune ma non sempre le loro ragioni sono state accolte dalla giustizia amministrativa. Purtroppo in questo caso il Comune è stato dichiarato soccombente anche per la perseveranza della Sig.ra Donna e dalle informazioni che ha fornito il nostro legale, un eventuale appello del Comune non avrebbe esito positivo.

- Chiude la discussione il Consigliere Bortolotti ipotizzando che nella zona comunque un capannone per le attività agricole potrebbe legittimamente sorgere e poi l'esperienza ha insegnato che quando si costruisce è già un punto fermo. Successivamente ipotizza che non si sa se ci potranno essere sviluppi per cui ricorda che casistiche negative di questo genere ne esistono. Sicchè per lui era meglio tamponare il ricorso effettuando appello al Consiglio di Stato e quindi preannuncia e conferma il voto contrario del suo gruppo.

 

Con voti favorevoli n.9, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini),  espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

 

DELIBERA

 

1) di prendere atto degli effetti della sentenza del TAR di Brescia n. 1309/2007 in merito al contenzioso insorto nel 2004 tra questo comune, la regione Lombardia e la Sig.ra Donna Silva Angela;

 

2) di ritenere non esistenti motivi validi per il successivo ricorso al Consiglio di Stato;

 

3) di conseguenza recepire gli effetti di cui al precedente punto 1), modificando la cartografia del vigente strumento urbanistico, come da documento allegato.

 

 

 Delibera N 7 del  05/03/09

 

7DISMISSIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DEL GAS METANO; PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE.

Premesso che:

il Comune di Bassano Bresciano è socio della BASSA BRESCIANA SERVIZI S.r.l., con una partecipazione al capitale sociale nella misura del dodicipercento (12%), insieme al Comune di Manerbio, titolare della restante quota dell’ottantottopercento (88%), a cui, tra gli altri servizi affidati, vi è anche quello di distribuzione del gas e di manutenzione delle reti;

la B.B.S. S.r.l. è titolare, a sua volta, dell’intero capitale sociale della BASSA BRESCIANA SERVIZI – GAS S.r.l., la quale svolge l’attività di vendita del gas metano sul territorio dei Comuni di Bassano Bresciano e Manerbio;

 

Considerato che:

il mercato della vendita del gas metano e la normativa di settore sono caratterizzati da una forte rigidità per quanto attiene il costo d’acquisto della materia prima e la determinazione della tariffa di vendita all’utente finale, poiché la prima è legata al volume di quantità di materia acquistabile (nel caso di B.B.S. Gas S.r.l. trattasi di piccoli quantitativi) e la seconda è predeterminata dall’Autorità di competenza;

in questa situazione solo le aggregazioni di notevole volume riescono a ottimizzare i costi di acquisto in funzione delle economie di scala ottenute;

a seguito di ciò la tendenza degli operatori del settore è verso una concentrazione delle attività in poche realtà di notevoli dimensioni che possono acquistare la materia prima sui mercati a prezzi competitivi e ripartire i sempre più pesanti costi fissi su un numero di clienti via via maggiore;

 

Ritenuto che la soluzione più conveniente per l’Amministrazione Comunale di Bassano Bresciano sia quella di autorizzare la dismissione dell’attività, mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica e secondo le modalità più opportune, demandando al  Consiglio di Amministrazione della B.B.S. S.r.l. ed al Consiglio di Amministrazione della B.B.S. Gas S.r.l. tutti gli adempimenti necessari, per le rispettive competenze;

 

Dato atto che anche il Comune di Manerbio ha deliberato un analogo provvedimento;

 

Dato atto altresì che il dibattito consigliare così si articola:

- Il consigliere Seniga chiede se si ha idea delle società che possono essere interessate all'acquisto, chiede altresì se le reti rimarranno di proprietà del Comune.

- Il Sindaco risponde che potrebbero essere interessate GASPLUS e A2A. Per quanto attiene alle reti le stesse rimarranno di proprietà comunale.

- Il Consigliere Bortolotti fa presente che avendo già dismesso il servizio dell'acqua e dismettendo il servizio gas si chiede e chiede che fine farà la BBS. Inoltre fino ad adesso i raggruppamenti dei servizi in grandi società non hanno portato benefici all'utente, per cui questa vendita lo lascia quanto meno perplesso.

- Risponde il Sindaco dichiarando che se si riuscirà a vendere il pacchetto gas successivamente verranno fatte delle ulteriori riflessioni per quanto attiene il futuro di BBS srl. Con il cambiamento in atto qualche novità ci sarà ma spera che si possa sempre e comunque salvaguardare l'interesse della nostra utenza.       

 

Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale;

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n.3 (Bortolotti, Seniga, Sbaraini), contrari nessuno,  espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1.di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di B.B.S. S.r.l. e di B.B.S. Gas S.r.l, per le rispettive competenze e per le motivazione di cui in parte narrativa, a procedere alla alienazione della attività di vendita del gas, mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica e secondo le modalità più opportune;

 

2.di dichiarare, con separata votazione pere alzata di mano che sortisce n° 9 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n° 3 voti di astensione (Bortolotti, Seniga, Sbaraini), la immediata eseguibilità della presente.

 

 

 

 

 

 

 

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